NUOVA NORMATIVA PER LE RICHISTE DI RESIDENZA – Da mercoledì 09/05/2012
Entra in vigore la nuova procedura in materia di dichiarazioni anagrafiche.
Le principali novità introdotte dal decreto "Semplificazione e Sviluppo" approvato dal governo prevedono:
· il cambio di residenza avverrà tramite comunicazione da parte del cittadino al Comune compilando un apposito modello conforme a quello pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno scaricabile dalla home page del sito istituzionale www.comune.villa-minozzo.re.it o presso l’Ufficio Anagrafe;
· a seguito della dichiarazione l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente , e comunque entro 2 GIORNI LAVORATIVI a registrare la variazione con decorrenza la data di presentazione dell’istanza;
· il comune nei 45 giorni successivi effettuerà gli accertamenti di veridicità sui requisiti dichiarati e trascorso questo termine senza comunicazione in merito, il cambio di residenza può intendersi confermato, con decorrenza dalla data di arrivo della dichiarazione.;
· il modulo dovrà essere riconsegnato, con allegati i documenti di identità di tutte le persone che trasferiscono la residenza, che, se maggiorenni, devono tutti sottoscriverlo, con le seguenti modalità:
1. direttamente presso l’Ufficio Anagrafe, Piazza della Pace, 1 – VILLA MINOZZO (RE) – tel. 0522/801122 nei seguenti orari:
LUNEDI’ dalle 08.00 alle 12.00;
MARTEDI’ dalle 08.00 alle 12.00;
GIOVEDI’ dalle 08.00 alle 13.00;
VENERDI’ dalle 08.00 alle 12.00;
SABATO dalle 08.00 alle 12.00;
2. per raccomandata all’indirizzo Comune di Villa Minozzo – Ufficio Anagrafe – Piazza della Pace, 1 – 42030 – Villa Minozzo (RE);
3. per FAX al n. 0522/801359;
4. per via telematica (all’indirizzo e-mail: anagrafe@comune.villa-minozzo.re.it; PEC: comune.villaminozzo@legalmail.it) consentita ad una delle seguenti condizioni:
§ che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
§ che la dichiarazione sia trasmessa dal tramite PEC (Posta Elettronica Certificata);
§ che la copia della dichiarazione con la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse con posta elettronica semplice.
MODULISTICA per effettuare le dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art.5 del DL n. 5/2012 convertito in L.n. 35/2012.
ALLEGATO 1: Dichiarazione di residenza (con provenienza da altro Comune, dall’Estero, dall’Aire di un altro Comune; cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune).
ALLEGATO 2: Dichiarazione di trasferimento all’Estero.
Documenti da allegare alla dichiarazione se straniero;
Allegato A (Cittadino di Stato NON appartenente all’Unione Europea)
Allegato B (Cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea)
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI:
La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E’ inoltre previsto per il pubblco ufficiale che procede l’obbligo della comunicazione della notizia di reato all’Autorità Giudiziaria competente. Il nuovo procedimento (in breve) è rilasciata all’interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 (che può essere sostituita anche dal numero di protocollo) e recante l’informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento entro 2 giorni lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia; il comune in attesa della nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione.; il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’interessato entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso; in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/90 smi. L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili qualora non sia stato specificatamente indicato il domicilio eletto nella domanda (indirizzo per le risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es. PEC, email, telefono, indirizzo, fax personale, potrebbe non essere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d’ora l’Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità.
Per info:
Castagni Marianna
Settore Servizi Demografici – 0522/801122 – anagrafe@comune.villa-minozzo.re.it – fax 0522/720645